La SOPARFI
La Soprafi è una società di diritto comune, che ha principalmente per oggetto la gestione e la detenzione di partecipazioni finanziarie. E assoggettata in via di principio a tutte le imposte, ma i dividendi ed i proventi delle cessioni di partecipazioni sono esenti con riserva del rispetto di certe condizioni. Queste condizioni sono indicate nel Codice tributario lussemburghese (art.166 LIR).
Questo articolo è la trasposizione in diritto lussemburghese della direttiva europea 90/435/CEE del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti.
Questa direttiva è stata trasposta nel 1990 ed il testo dell'articolo 166 è stato completato e modificato in seguito nel 2001.
Così i redditi da una partecipazione detenuta da:
1. una società di capitali residente pienamente imponibile,
2. lo Stato, i comuni, i consorzi intercomunali, gli enti pubblici e le altre persone giuridiche di diritto pubblico indigene,
3. un ente stabile indigeno di una società che è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea e contemplata dall'art. 2 della direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti (90/435/CEE),
4. un ente stabile indigeno di una società di capitali che è residente di uno Stato con il quale il Granducato di Lussemburgo ha concluso una convenzione tendente a evitare la doppia imposizione,
sono esenti quando, alla data della messa a disposizione dei redditi, il beneficiario detiene o si impegna a detenere la detta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi e quando per tutto questo periodo il tasso di partecipazione non scende al di sotto della soglia del 10 per cento ovvero il prezzo di acquisto della partecipazione sale ad un prezzo di € 1.200.000.
L'esenzione si applica ai redditi che provengono da una partecipazione detenuta direttamente nel capitale sociale :
1. una società di capitali residente pienamente imponibile,
2. di una società di capitali non residente pienamente imponibile per un'imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle collettività,
3.di una società che è residente di uno Stato membro dell'Unione Europea e contemplata dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti (90/435/CEE).
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