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B. Lo statuto fiscale delle SPF

 

Imposte dirette

 

Il principio generale: la SPF è esente dall'imposta sul reddito delle collettività (IRC), dall'imposta commerciale comunale (ICC) e dall'imposta sulla ricchezza (IF).

Sono tuttavia escluse dai benefici dell'esenzione fiscale, per l'esercizio in corso, le SPF che hanno ricevuto almeno il 5% dell'ammontare totale di dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti, non quotate e non soggette ad un'imposta equivalente all'IRC.

La società residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, considerata tale dall'art. 2 della Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 n. 90/43/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile a società madri e figlie di stati membri differenti, soddisfa la condizione di un'imposizione comparabile.

 

Imposte indirette

 

Secondo l'art. 2 della legge modificata del 29 dicembre 1971 (riguardante la raccolta di capitale nelle società civili e commerciali e recante la revisione di alcune disposizioni legislative sulla percezione dei diritti di registrazione), i conferimenti in denaro o in natura fatti a società lussemburghesi, tra le quali sono ricompresse le SPF, sono soggette in via di principio ad un diritto di conferimento al tasso dell'1%.

Da sottolineare che in base agli articoli 4-1 e 4-2 della suddetta legge, si avrà un esonero dal diritto di conferimento :


- sulla parte del debito o prestito verso terzi
- alla costituzione di una SPF, in caso di conferimenti di quote sociali rappresentanti almeno il 65% del capitale di un'altra società di capitali con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea. I conferimenti devono essere remunerati con quote della società, ed il conguaglio non può superare il 10% del valore o dell'equivalente contabile delle quote attribuite. Le quote apportate non possono essere cedute prima di cinque anni.
- alla costituzione di una SPF, in caso di apporto della totalità del patrimonio di una o della totalità dei rami di attività di una società di capitali con sede sociale in un altro stato della U.E.. I conferimenti devono essere remunerati con quote della società, ed il conguaglio non può superare il 10% del valore nominale o dell'equivalente contabile delle quote attribuite
- al momento del trasferimento della sede da uno Stato membro dell'Unione Europea in Lussemburgo nella misura in cui un diritto simile sia stato percepito al momento della costituzione nel paese di origine.
- Al momento della trasformazione di una società lussemburghese in una SPF (holding 29, Soparfi, …).
- Al momento dell' incorporazione di riserve o utili imputati al capitale.

 

La SPF non è soggetta ad IVA.

 

La SPF è soggetta alla quota di abbonamento annua al tasso dello 0,25% (con un importo di 100,00 euro e con tetto a 125.000,00 euro) dell'importo del suo capitale sociale liberato aumentato dei premi d'emissione e della parte di debiti che eccede l'ottuplo (otto volte) del capitale sociale liberato e dei premi d'emissione. La dichiarazione ed il pagamento si effettuano su base trimestrale.

 

La base tassabile = capital liberato (CL) + premio d'emissione (PE) + debiti eccedenti 8 volte l'importo di (CL + PE).

 

Si noterà che la SPF è esclusa dal beneficio delle convenzioni fiscali preventive di doppia imposizioni conclue dal Lussemburgo.

 

Non può invocare più il beneficio della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990 concernente un regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti.

 

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