Get Adobe Flash player

 

 

Un breve cenno in materia finanziaria alle società di gestione del patrimonio familiare, alle SOPARFI e alle Società Europee.

 

La Società di gestione del patrimonio familiare, in breve « SPF »

 

La Società di gestione del patrimonio familiare (in breve « SPF ») è concepita come una società di investimento destinata unicamente a persone fisiche attive nella gestione dei propri patrimoni privati.

La legge dell'11 maggio 2007 consente di mettere a disposizione dell'investitore/i privato/i una struttura societaria destinata alla gestione di tutto o parte del proprio patrimonio mobiliare privato.

Quale strumento indispensabile per la pianificazione patrimoniale, matrimoniale e in tema di successione delle persone fisiche, la SPF permette di affrancarsi dal principio di ripartizione dei rischi imposto agli organismi di investimento collettivo (in breve « OPC »).

 

A. 4 condizioni richieste ai fini della creazione di una SPF :

 

1. Adottare la forma giuridica di uno dei quattro tipi di società di capitali seguenti :


Società Anonima (public limited company),
Sociétà a responsabilità limitata (private limited company),
Sociétà in accomandita per azioni (partnership limited by shares) or
Sociétà cooperativa organizzata in forma di Società Anonima (S.A.).

 

2. L'attività è strettamente limitata all'acquisizione, detenzione, gestione e/o realizzazione di attivi finanziari ad esclusione di ogni attività commerciale.

tableau

 

3. Le azioni (o quote sociali) devono essere riservate ad un numero limitato di investitori.

Ai sensi della legge, si considerano investitori tutte le seguenti persone:


A) persone fisiche (escluse tutte le società ed imprese), residenti o meno, attive nella gestione del proprio patrimonio privato.
B) enti patrimoniali attivi esclusivamente nell'interesse del patrimonio privato di una o più persone fisiche, residenti e non.
C) un intermediario (che detiene azioni della SPF a titolo fiduciario) attivo per conto degli investitori di cui alle lettere a) o b).

Ciascun investitore deve dichiarare per iscritto la propria qualità al domiciliatario o, in mancanza, ai dirigenti della SPF.

 

4. Recepire nello statuto le disposizioni della legge 11 maggio 2007 relative alla crezione di una società di gestione del patrimonio familiare.

 

Stampi questa pagina

Prossimo pagina >>>

Contatto

services
  • 8 boulevard Royal Centre Vermont - B.P. 346 / L-2449 Luxembourg

  • Phone +352/ 22 75 86 - 1
  • FAX +352 / 22 76 48
  • MAIL contact@lmcg.lu